23/07/2012 - Professionisti iscritti agli albi: obbligo di assicurazione a tutela dei danni arrecati al cliente
Il D.L. 138 del 13.08.2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148, ha introdotto l’obbligo per tutti i soggetti iscritti in un albo professionale di stipulare un’assicurazione a tutela dei danni arredati al cliente. Pertanto, a decorrere dalla data del 13 agosto 2012, la violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico.
Nel momento in cui verrà assunto l’incarico professionale sarà obbligo del professionista rendere noti al proprio cliente gli estremi della polizza stipulata e il relativo massimale.
I Professionisti obbligati alla stipula della polizza di responsabilità civile sono i seguenti:
GLI SCHIAVI DELLA POLIZZA | |
Agenti di cambio | Giornalisti |
Agronomi e dottori forestali | Infermieri |
Agrotecnici e agrotecnici laureati | Ingegneri |
Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori | Medici chirurgi e odontoiatri |
Assistenti sociali | Medici veterinari |
Attuari | Notai |
Avvocati | Ostetriche |
Biologi | Periti agrari e periti agrari laureati |
Chimici | Periti industriali e periti industriali laureati |
Consulenti del lavoro | Psicologi |
Dottori commercialisti ed esperti contabili | Revisori contabili |
Farmacisti | Spedizionieri doganali |
Geologi | Tecnici sanitari di radiologia medica |
Geometri e geometri laureati | Tecnologi alimentari |
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a leggere la ns. circolare.
CIRCOLARE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PROFESSIONISTI-22.07.2012