Il D.Lgs.81/08 prevedeva la facoltà, per le attività a basso rischio e con un numero massimo di 10 lavoratori (compresi i soci che effettivamente prestano la loro attività lavorativa, gli stagisti e i lavoratori part-time), di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
Dal prossimo 31 Maggio 2013 le imprese suindicate non potranno più effettuare l’autocertificazione, ma dovranno dotarsi di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR,) elaborato sulla base di procedure standardizzate previste dalla Commissione Consultiva per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le sanzioni previste, oltre alla responsabilità di carattere penale, per non aver redatto il DVR sono particolarmente onerose, arrivando fino a un massimo di 6.400 euro con chiusura temporanea dell’attività in caso di infortunio.
Sono inoltre sanzionabili il mancato adeguamento a tutti gli adempimenti previsti, in particolare la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti antincendio e primo soccorso, la designazione dell’eventuale medico competente e l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La formazione e gli aggiornamenti periodici dei lavoratori e dei soggetti nominati, dovrà essere effettuata da docenti qualificati, seguendo il programma stabilito di 4 ore generiche e 4 – 8 – 12 ore (a seconda della classificazione di rischio dell’attività in bassa – media – alta) sui rischi specifici dell’attività.
In allegato troverate una traccia degli adempimenti da adottare. Per qualsiasi informazione in merito contattate il ns. partner in materia di sicurezza:
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