16/04/2012 - Versamento acconto IMU: fissate le regole ed i codici tributo

Con un emendamento, in sede di conversione del D.L. 16/2012 sulle Semplificazioni, sono state fissate le regole per il calcolo ed il versamento dell’IMU per l’anno 2012. Il contribuente potrà versare l’acconto dell’IMU per l’anno in corso senza applicazione di sanzioni ed interessi, nella misura del 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote base (0,40% per la prima casa e relative pertinenze e 0,76% per gli altri immobili, terreni agricoli ed aree edificabili, 0,20% per i fabbricati rurali strumentali) e le detrazioni previste per l’abitazione principale (Euro 200,00) ed i figli residenti e conviventi di età inferiore ai 26 anni (Euro 50,00 ciscuno con un massimo di 8 figli) come previsto dall’art. 13 del D.L. 201/2011.

La seconda rata andrà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, ovvero sottraendo, quanto già versato in sede di acconto.

La prima rata di acconto andrà versata entro il 18.06.2012 (il 16.06 cade di sabato) ed il saldo entro il 17.12.2012 (il 16.12 cade di domenica).

Il versamento dovrà essere effettuato unicamente mediante Mod. F 24, non sarà quindi più possibile utilizzare bollettino postali, nè il contribuente riceverà più i bollettini precompilati da parte di Equitalia o dai Comuni.

Questi i Codici Tributo istituiti appositamente:

– “3912” denominato “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;

– “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE”;

– “3914” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;

– “3915” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;

– “3916” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;

– “3917” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;

– “3918” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;

– “3919” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;

– “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;

– “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.

I suddetti codici devono essere esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del nuovo Mod. F 24 approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012. Il campo “Codice Ente/Codice Comune” deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili.

CIRCOLARE 054 DEL 12.04.2012-IMU COME SI VERSA LA PRIMA RATA DEL 18.06.2012