23/04/2012 - DL. 201/2001 salva Italia: profili derivanti da documenti o dichiarazioni false
Il D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 (Cd. Salva Italia) con l’art. 11, co. 1 ha previsto la punibilità ai sensi del codice penale, quindi anche con la possibile reclusione fino a tre anni per chi, previa richiesta dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza:
· esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte;
· fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. In questo caso le sanzioni penali trovano applicazione solo se, a seguito alle richieste, si configuri un reato tributario ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000. In buona sostanza la norma prevede che le violazioni indicate siano perseguite alla stregua delle false autocertificazioni.
La disposizione, che è entrata in vigore il 7 dicembre 2011 e ha effetto per i documenti o notizie trasmesse a decorrere dalla predetta data, si presta ad interpretazioni non univoche, talchè occorrerà attendere i primi interventi giurisprudenziali per avere orientamenti più precisi su specifiche fattispecie.