20/03/2012 - Mediazione tributaria – dal 1° aprile 2012 al via la nuova procedura di reclamo e mediazione in materia fiscale
Con la pubblicazione della Circolare 9E del 19.03.2012 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato in nuovo istituto deflattivo del contenzioso tributario previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs 546/1992 rubricato “Il reclamo e la mediazione” introdotta dall’art. 39 comma 9 del D.L. 98/2011. Secondo la norma per le controversie relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, con valore non superiore a 20mila euro, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (1° grado) deve essere preceduta da un’istanza di annullamento (parziale o totale) dell’atto stesso alla competenze struttura dell’Agenzia delle Entrate.
La presentazione della preventiva istanza di annullamento è obbligatoria, pena dell’inammissibilità del ricorso per espressa disposizione del comma 2 dell’art. 17-bis.
L’istanza deve contenere il ricorso che si intende proporre alla Commissione Tributaria Provinciale e la domanda di annullamento dell’atto, formulata sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto contenuti nel ricorso. Al contribuente è poi riconosciuta la facoltà di avanza una vera e propria proposta di mediazione, che consiste nella richiesta della rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria.
La mediazione tributaria costituisce un rimedio “para-procedurale” che, a differenza di altri istituti deflattivi del contenzioso tributario come l’autotutela e l’accertamento con adesione, ha carattere generale ed obbligatorio. Generale in quanto la mediazione deriva dal fatto che la stessa opera in relazione a tutti gli atti imputabili emessi dall’Agenzia delle entrate; obbligatorio in quanto entrambe le parti devono necessariamente adire la procedura (per il contribuente) ed esaminare sistematicamente l’istanza e riscontrarla in maniera espressa (per l’Ufficio). La mediazione ha una connotazione diversa dagli altri istituti deflattivi, ovvero la parità di operatività tra contribuente ed ufficio, all’interno di una situazione in cui entrambi hanno manifestato e documentato in maniera completa e definitiva le proprie posizioni. La conclusione della mediazione avviene tramite la sottoscrizione di un accordo, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40%. L’accordo si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata nel caso di rateazione, effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, mediante versamento diretto con Mod. F 24, anche tramite compensazione.