19/11/2012 - Rifornimento carburante con carta di credito: i chiarimenti ministeriali
Al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, l’art. 7 co. 2 lett. p) del DL 70/2011 (c.d. decreto sviluppo) ha statuito “l’abolizione della tenuta o compilazione della scheda carburante nel caso in cui i soggetti passivi IVA paghino i suddetti acquisti esclusivamente a mezzo carte di credito, di debito o carte prepagate emesse dai suddetti operatori finanziari”. La norma in commento è stata fin da subito molto criticata in quanto non era del tutto chiaro come i soggetti esonerati dal suddetto obbligo avrebbero dovuto procedere alla registrazione degli acquisti di carburante in contabilità, sia per detrarre l’IVA che la spesa ai fini del reddito. Questo perché la norma non assimila esplicitamente la ricevuta di pagamento delle carte di credito/bancomat (o i relativi estratti conto) alla fattura ai fini della detrazione dell’IVA. A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore della suddetta disposizione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (C.M. 9.11.2012 n. 42) fornendo i chiarimenti attesi. Secondo l’Agenzia delle Entrate la contabilizzazione dell’IVA a credito e del costo del carburante va effettuata tramite l’estratto conto bancario / carta di credito dal quale devono risultare gli elementi del singolo rifornimento ossia la data, il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento, il corrispettivo pagato, con la precisazione che, per effetto del riferimento all’utilizzo “esclusivo” di tali mezzi elettronici, in presenza anche di un solo pagamento per contanti è necessario documentare i rifornimenti con la scheda carburante.