Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 10478 del 10.06.2013, ha chiarito che le collaborazioni prestate da familiari ed affini a favore di aziende artigianali, commerciali ed agricole, sono da considerarsi gratuite se sussiste il requisito di occasionalità. Viene chiarito che l’occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto opponibile in sede di verifica ispettiva.
Le prestazioni che possono essere considerate gratuite sono quelle rese da familiari o affini pensionati o impiegati a tempo pieno presso altro datore di lavoro.
Diversamente il concetto di occasionalità è rispettato se la collaborazione non supera i 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Infatti nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.
Sotto il profilo meramente istruttorio, in mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di prova di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamente del limite del 90 giorni ovvero delle 720 ore.
Da un punto di vista soggettivo possono essere considerati famigliari i parenti e gli affini entro il 3° grado di parentela.
Per quanto concerne il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o di affinità va riferito, vale la regola generale che l’obbligo contributivo (in capo al titolare o ai soci) compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società di persone sia di società a responsabilità limitata. Pertanto non solo il collaboratore familiare dell’imprenditore individuale potrà prestare la propria opera gratuitamente all’interno dell’impresa, ma anche il coniuge, il parente o l’affine del socio lavorante, sia esso di una società di persone (Snc o Sas) o di una Srl. Restano escluse unicamente le SPA e le SAPA.
CIRCOLARE MIN LAVORO N.10478 DEL 10.06.2013
14/06/2013 - Proroga termine versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO e IRAP
L’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa n. 94 pubblicato in data 13.06.2013 ha reso noto, come già anticipato dalla stampa specializzata, la proroga dal 17 giugno all’8 luglio la scadenza del versamento delle imposte che risultano dai modelli di chiarazione Unico ed Irap. La proroga interessa tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli Studi di Settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che possano usufruire della proroga. Si applica inoltre ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd. “minimi”).
I versamenti potranno essere effettuati pertanto entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 al 20 agosto (per effetto del differimento delle scadenze per la pausa estiva per i versamenti che cadono dal 1 al 20 agosto) maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse.
COMUNICATO STAMPA N.94 DEL 13.06.2013
Il D.Lgs.81/08 prevedeva la facoltà, per le attività a basso rischio e con un numero massimo di 10 lavoratori (compresi i soci che effettivamente prestano la loro attività lavorativa, gli stagisti e i lavoratori part-time), di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
Dal prossimo 31 Maggio 2013 le imprese suindicate non potranno più effettuare l’autocertificazione, ma dovranno dotarsi di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR,) elaborato sulla base di procedure standardizzate previste dalla Commissione Consultiva per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le sanzioni previste, oltre alla responsabilità di carattere penale, per non aver redatto il DVR sono particolarmente onerose, arrivando fino a un massimo di 6.400 euro con chiusura temporanea dell’attività in caso di infortunio.
Sono inoltre sanzionabili il mancato adeguamento a tutti gli adempimenti previsti, in particolare la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti antincendio e primo soccorso, la designazione dell’eventuale medico competente e l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La formazione e gli aggiornamenti periodici dei lavoratori e dei soggetti nominati, dovrà essere effettuata da docenti qualificati, seguendo il programma stabilito di 4 ore generiche e 4 – 8 – 12 ore (a seconda della classificazione di rischio dell’attività in bassa – media – alta) sui rischi specifici dell’attività.
In allegato troverate una traccia degli adempimenti da adottare. Per qualsiasi informazione in merito contattate il ns. partner in materia di sicurezza:
PRO.TECNO. S.r.l.
Via Garda, 11/2 – 30027 San Donà di Piave (Ve)
tel. 0421220236 Fax 0421225755
08/04/2013 - Gas fluorurati (persone e imprese certificate): operativo il registro telematico nazionale
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2013 il Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce il Registro FGAS.
E’ operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell’art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle camere di commercio.
Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) i facsimile di modelli delle istanze da presentare alle camere di commercio competenti relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all’art. 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012.
Dal sito ufficiale del Registro, accessibile all’indirizzo www.fgas.it imprese e persone possono presentare, esclusivamente per via telematica, la pratica di iscrizione.
Si ricorda che dalla data di avvio del registro le persone e le imprese hanno tempo 60 giorni per la registrazione secondo le modalità indicate. Dal momento della registrazione viene ottenuto un certificato provvisorio per poter operare e da questo decorrono i 6 (sei) mesi di tempo per frequentare il corso e sostenere l’esame per la certificazione definitiva dell’operatore e quindi dell’impresa.
08/04/2013 - Valutazione dei rischi per le micro imprese
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi: Primi chiarimenti in merito alla proroga dei termini
Fonte: Ministero del lavoro
A seguito della pubblicazione della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. “legge di stabilità”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota ministeriale del 31 gennaio 2013, fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.
A tale riguardo la nota ribadisce che, in seguito alle modifiche introdotte il citato articolo risulta essere il seguente: ” I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto intem1inisteriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale”, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Le procedure standardizzate (che sono state pubblicate nella G.U. n. 285 del 6/12/2012) recepite con DM 30/11/2012 prevedono che dal 31/05/2013 l’autocertificazione non sarà più valida e dovrà essere elaborata la valutazione dei rischi secondo il modello pubblicato nel citato decreto.
02/04/2013 - Prorogata al 30 giugno 2013 la moratoria debiti delle piccole e medie imprese
E’ stata prorogata per altri 3 mesi, ovvero fino al 30 giugno 2013, la moratoria sui mutui alle piccole e medie imprese, altrimenti in scadenza al prossimo 31 marzo 2013. Il beneficio in parola spetta alle piccole e medie imprese italiane che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali: i) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero un attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro; ii) un numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità. Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono, in estrema sintesi, di tre tipi: i) operazioni di sospensione di finanziamenti; ii) operazioni di allungamento dei finanziamenti; iii) operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. Rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo anche le ditte individuali ed i professionisti, a condizione che il finanziamento per il quale si richiede l’operazione di allungamento/sospensione sia stato erogato per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e non per altri fini. Per accedere all’iniziativa le PMI devono: i) avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa; ii) non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni; iii) non avere fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo del 3 agosto 2009 o del 28 febbraio 2012 ( per quanto concerne la richiesta di sospensione); iv) non aver fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 (per quanto concerne la richiesta di allungamento). Pertanto, le imprese che avranno i requisiti, per accedere alla proroga in esame, dovranno presentare alla banca, entro il 30 giugno 2013, apposita richiesta, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall’Abi.
02/04/2013 - Slitta al 15 ottobre 2013 la comunicazione dei beni dati in godimento ai soci
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 25.3.2013 n. 37550 proroga al 15.10.2013 il termine originario del 31.3.2012, già prorogato al 31.3.2013 (ovvero 2 aprile), per la comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore.
Il provvedimento rinvia espressamente l’adempimento relativo alle comunicazioni del 2011, mentre non fa menzione circa le operazioni relative al 2012. Tuttavia, non vi sono ragioni per ritenere prorogata solo la scadenza relativa al primo anno di applicazione della norma (2011). Al riguardo, anche il sito ufficiale dell’agenzia delle Entrate “fiscooggi” rassicura che la proroga riguarda la prima applicazione della norma, quindi le annualità 2011 e 2012.
22/03/2013 - ACCERTAMENTO – Il saldo contabile negativo del conto cassa è una presunzione di maggior ricavi non dichiarati
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4713/2013 depositata il 25 febbraio 2013, ha stabilito che sono presumibili maggiori ricavi occulti, idonei a legittimare l’avviso di accertamento, quando si è in presenza di un saldo contabile negativo del conto cassa. Una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare un’anomalia contabile, denota sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di un’attività equivalente al disavanzo presente. È onere del contribuente dimostrare che tale saldo negativo di cassa sia imputabile ad errori di registrazione in contabilità.
22/03/2013 - Credito: tre mesi in più per la richiesta di moratoria
Ci sarà tempo fino al prossimo 30 giugno per la validità delle iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà. Pertanto, per i finanziamenti che non avessero già usufruito di precedenti moratorie, le aziende possono richiedere la sospensione per un anno, avendo tempo fino a fine giugno per presentare le domande. Nel frattempo, «banche e imprese sono al lavoro per definire un nuovo accordo compatibile con l’evoluzione della congiuntura economica e delle condizioni operative delle banche».
L’iniziativa decisa dal comitato esecutivo dell’ABI è stata vista con favore da Rete Imprese Italia che, in una nota diffusa ieri, spiega che tale proroga riguarda «il pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà messo a punto dal settore bancario con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il dicastero dello Sviluppo Economico e tutte le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale».
In particolare, si evidenzia che il pacchetto di misure prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing, di allungare la durata dei mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione; nonchè di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle imprese piccole e medie.
04/03/2013 - Le risorse del coaching
Le risorse del coaching
Un incontro gratuito per imprenditori e per chi ricopre un ruolo di responsabilità in azienda.
Un’opportunità per vivere un momento di riflessione ed espressione della propria realtà aziendale e di ciò che la circonda.
Un momento di condivisione di esperienze nel quale si possono stimolare nuove idee, soluzioni o spunti su cui riflettere.
Il mezzo usato per riflettere, stimolare, creare è il coaching.
Conduce l’incontro:
ALESSANDRO SACCHETTI
formatore aziendale e coach
Quando
Mercoledì 20 marzo 2013 dalle 17 alle 19 (segue aperitivo)
Dove
Presso
PROTECNO
FORMAZIONE S.r.l.
via Garda 11/2, 30027 San Donà di Piave (VE)
Info e Adesioni
tel: 049.8074743
email: formazione@koro.net
entro venerdì 15 marzo 2013
verranno accettate le prime 20 adesioni
Ai partecipanti sarà offerta l’opportunità di prenotare una sessione gratuita di coaching in azienda
Ci sono molte ragioni per le quali un’azienda, una persona o un team possono scegliere di lavorare con un coach
- C’è qualcosa in gioco (una sfida, un obiettivo protratto o una grossa opportunità ) ed è urgente, importante o appassionante, o tutte queste cose insieme;
- È necessario fornire supporto ai collaboratori, stimolare la riflessione sulle relazioni interne ed esterne, gestire le difficoltà decisionali, dare supporto al passaggio di posizione manageriale;
- C’è l’esigenza di sviluppare una progettualità realistica;
- C’è una lacuna di consapevolezza, di capacità , di fiducia o di risorse;
- È stato richiesto un lavoro a pieno regime ed è a stretta scadenza;
- C’è il desiderio di ottenere risultati più rapidamente;
- C’è bisogno di invertire la direzione presa nel lavoro o nella vita personale a causa di un insuccesso;
- Il modo di relazionarsi con gli altri non è efficace o non aiuta a raggiungere gli obiettivi prioritari;
- C’è una mancanza di chiarezza a fronte delle scelte da fare;
- La persona non ha identificato le sue potenzialità principali né sa come utilizzarle al meglio;
- C’è il bisogno e il desiderio di essere meglio organizzati e sapersi gestire con più efficacia.
Cos’è il coaching
Il coaching è un rapporto di alleanza e collaborazione che si stabilisce tra coach e cliente con lo scopo di aiutare quest’ultimo ad ottenere risultati ottimali in ambito lavorativo e personale. Grazie all’attività svolta dal coach, i clienti sono in grado di apprendere ed elaborare le tecniche e le strategie di azione che permetteranno loro di migliorare sia le prestazioni che la qualità della propria vita professionale o personale. Nel coaching la relazione tra il coach e il cliente è orientata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi professionali e/o di crescita personale.